CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


Le presenti Condizioni Generali definiscono le regole e i termini applicabili alla fornitura da parte di Pixora S.r.l. (di seguito il “Fornitore”) dei servizi informatici per la realizzazione di software su commissione dei propri clienti.

Ove non derogate da condizioni particolari contenute nell’Offerta o altra forma di accordo del Fornitore (di seguito l’“Offerta”), le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi altra clausola o regolamentazione difforme non espressamente accettata per iscritto dal Fornitore.

Le presenti Condizioni Generali vincolano il Fornitore unicamente nei confronti del cliente indicato nell’Offerta (di seguito il “Committente”).

Il Committente che abbia accettato l’Offerta sarà, pertanto, il solo soggetto legittimato a far valere nei confronti del Fornitore i diritti derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dall’Offerta dalle stesse regolato.

Qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per le quali il Committente dovesse successivamente risultare responsabile, anche in ragione dell’utilizzo dei servizi forniti dal Fornitore e/o dei prodotti che incorporano lo stesso, graverà̀ in via esclusiva sul Committente, senza che questi possa eccepire qualsivoglia forma di responsabilità in capo al Fornitore.

Art. 1 - Offerta e oggetto dell’incarico

  • 1.1 L’incarico che il Committente conferisce al Fornitore tramite l’accettazione dell’Offerta consiste nella realizzazione e installazione di un software (di seguito il “Software”), appositamente progettato per rispondere alle esigenze operative e funzionali descritte dal Committente nel Documento dei Requisiti di cui al paragrafo 2.2 e realizzato in conformità alle specifiche tecniche indicate nel Documento delle Specifiche di cui al paragrafo 2.3.
  • 1.2 Ove non diversamente concordato per iscritto, i termini dell’Offerta si intendono sempre indicativi e subordinati alla verifica di fattibilità dell’incarico sulla base del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche, elaborati dal Fornitore, in sede di prevendita, in ragione delle richieste avanzate dal Committente.
  • 1.3 Tali termini diventano vincolanti solo se e nella misura in cui siano confermati nella Tempistica che il Fornitore indicherà al Committente al termine della fase preliminare di sviluppo del progetto, regolata dal successivo art. 2.

Art. 2 - Fase preliminare di sviluppo del progetto

2.1 Responsabili di Progetto. In sede di accettazione dell’Offerta, ciascuna parte dovrà̀ comunicare per iscritto all’altra il nominativo del proprio responsabile per la gestione generale del progetto e degli aspetti programmatici, tecnici, applicativi e gestionali relativi al rapporto contrattuale tra Fornitore e Committente (il “Responsabile di Progetto”), indicando il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e/o pec del soggetto nominato.

2.1.1 I Responsabili di Progetto, i quali sono muniti dei poteri necessari a rappresentare la parte dalla quale sono stati designati, in tutte le questioni e decisioni relative all’Offerta, si incontreranno -anche in videoconferenza o conferenza telefonica- periodicamente e, comunque, quando necessario, per analizzare l’andamento generale del progetto e le eventuali criticità emerse. In detti incontri potranno essere trattati, a titolo esemplificativo, i seguenti argomenti:

  • a) pianificazione generale delle attività operative, anche in relazione a nuovi sviluppi dei sistemi informativi o a circostanze contingenti che possano essere rilevanti per lo sviluppo del Software;
  • b) impatto delle soluzioni informatiche ed eventuali ripianificazioni;
  • c) allocazione delle risorse e delle apparecchiature e programmi di impiego del personale;
  • d) verifica dello stato di avanzamento del progetto di sviluppo del Software;
  • e) analisi delle eventuali problematiche e contestazioni insorte nell’ambito del progetto (anche in ordine alla fatturazione e al compenso del Fornitore);
  • f) discussione e aggiornamento dei prezzi;
  • g) formazione del personale e attività di supporto.

2.2 Analisi e definizione dei Requisiti richiesti dal Committente. Il Committente, in fase di prevendita, si impegna ad esplicitare al Fornitore le esigenze operative che intende soddisfare con il Software, specificando le singole funzioni che lo stesso dovrà assolvere e le caratteristiche tecniche dell’ambiente all’interno del quale dovrà̀ operare. A tal fine, il Fornitore deve preliminarmente predisporre, in collaborazione con il Committente, un apposito documento dal quale devono risultare le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio i requisiti funzionali a cui dovrà attenersi nella progettazione del Software (il “Documento dei Requisiti”).

2.2.1 Il Documento dei Requisiti, la cui versione finale dovrà essere sottoposta al Committente e da questo validata, dovrà̀ illustrare, a titolo esemplificativo ed a discrezione del Fornitore:

  • a) le singole funzioni che il Software deve realizzare o contribuire a realizzare;
  • b) i requisiti prestazionali richiesti con riferimento a ciascuna funzione del Software (inclusi, a titolo esemplificativo, livelli minimi di prestazione, vincoli sui tempi di risposta, tolleranze, ecc.);
  • c) le caratteristiche dell’ambiente informatico (hardware) sul quale si dovrà procedere all’installazione e/o alla configurazione del Software (incluse le apparecchiature meccaniche, elettroniche o di qualsiasi altro genere, il sistema operativo, il database management system, le connessioni di rete, ecc.), con indicazione delle specifiche versioni dei singoli componenti del sistema che il Committente intende utilizzare;
  • d) il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system, e qualunque software – non oggetto della fornitura – con il quale il realizzando Software dovrà interagire;
  • e) ogni altra informazione aggiuntiva che il Fornitore dovesse eventualmente richiedere (anche in forma di questionario o check-list) ad integrazione di quanto indicato dal Committente.

2.3 Definizione delle Specifiche Tecniche e Funzionali del Software. Successivamente alla definizione e validazione del Documento dei Requisiti redatto dal Fornitore in ragione delle esigenze del Committente, quest’ultimo dovrà̀ indicare al Fornitore le soluzioni e i processi informatici dei quali il Software dovrà essere dotato per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nel Documento dei Requisiti. A tale scopo, il Fornitore deve predisporre, con il supporto del Committente, le specifiche tecniche e funzionali richieste per lo sviluppo del Software, riportandole in apposito documento (il “Documento delle Specifiche”), che dovrà essere validato dal Fornitore nella sua versione definitiva e che, unitamente al Documento dei Requisiti e alle Tempistiche di cui al successivo paragrafo 2.5, costituirà̀ il parametro di riferimento per la corretta esecuzione dell’incarico da parte del Fornitore. Le Parti potranno concordare la definitività del Documento delle Specifiche solo relativamente ad una porzione del Software, purché dotata di una sua funzionalità autonoma. In tal caso, lo sviluppo di ciascuna porzione di Software verrà disciplinata dalle presenti Condizioni Generali come se si trattasse di un Software completo. Inoltre, qualora le caratteristiche e la struttura del Software da sviluppare siano chiare e ben definite a giudizio del Fornitore, quest’ultimo potrà redigere esclusivamente il Documento delle Specifiche, omettendo la redazione del Documento dei Requisiti. In tal caso il documento delle specifiche verrà allegato direttamente all’offerta formandone parte integrante:

2.3.1 Il Documento delle Specifiche può contenere, a titolo esemplificativo ed a discrezione del Fornitore:

  • a) una bozza delle specifiche grafico-funzionali del Software e delle singole componenti;
  • b) indicazioni circa il disegno architetturale (architettura fisica, architettura di rete, architettura logica e delle componenti);
  • c) indicazioni circa le architetture tecnologiche e gli ambienti sistemistici/applicativi che ospiteranno il Software, con indicazione degli eventuali componenti hardware e software specifici necessari per l’operatività del Software secondo le modalità stabilite, i quali dovranno essere messi a disposizione del Fornitore a cura e spese del Committente durante tutta la fase di sviluppo e verifica del Software medesimo;
  • d) ogni ulteriore parametro tecnico per la realizzazione del Software.

2.4 Collaborazione tra le parti. Il Fornitore presterà al Committente il proprio supporto tecnico per l’individuazione dei contenuti del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche, la cui versione definitiva dovrà, in ogni caso, essere approvata per iscritto da entrambe le parti, anche attraverso il mero scambio di e-mail.

2.4.1 Le parti potranno condividere singoli capitoli/moduli del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche, sotto forma di bozze, man mano che gli stessi verranno predisposti. Ciascuna parte sarà, in tal caso, tenuta a fornire all’altra le proprie osservazioni e richieste in relazione a tali bozze, onde consentire di apportare, se del caso, eventuali modifiche agli elaborati già predisposti e di impostare gli ulteriori capitoli/moduli e l’elaborato finale, tenendo conto dei riscontri parziali ricevuti.

2.4.2 Qualora in sede di elaborazione del Documento delle Specifiche emergesse l’esigenza di modificare le indicazioni riportate nel Documento dei Requisiti, le parti provvederanno ad apportare e validare le opportune correzioni allo stesso, fermo restando che, in caso di difformità tra i due documenti, si considereranno prevalenti le prescrizioni contenute nel Documento delle Specifiche.

2.4.3 Resta inteso che la completezza e correttezza del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche costituiscono responsabilità esclusiva del Committente e che l’eventuale collaborazione prestata dal Fornitore nella predisposizione dei relativi contenuti e/o l’approvazione finale degli stessi, in nessun caso potranno avere quale effetto quello di escludere o ridurre la responsabilità del Committente, in quanto il Fornitore predisporrà la documentazione solo sulla scorta delle informazioni fornite dal Committente e previa approvazione da parte di quest’ultimo.

2.5 Comunicazione delle Tempistiche. A conclusione della fase preliminare, il Fornitore illustra al Committente le Tempistiche del realizzando Software, predisposto sulla base delle informazioni e prescrizioni contenute nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche.

2.5.1 Qualora le Tempistiche indicate dal Fornitore si discostino in modo significativo rispetto alle previsioni contenute nell’Offerta iniziale, ovvero non risultino pienamente conformi alle esigenze del Committente, quest’ultimo dovrà comunicare a mezzo e-mail le proprie obiezioni al Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla consegna delle stesse, indicando specificamente gli aspetti da ridiscutere. In mancanza di tale comunicazione, l’incarico al Fornitore per lo sviluppo del Software si riterrà definitivamente confermato con le Tempistiche indicate che, in tal caso, si riterranno accettate come prevalenti.

2.5.2 Nel caso in cui il Committente abbia tempestivamente formulato le proprie obiezioni alle Tempistiche, le parti verificheranno congiuntamente e secondo buona fede, la possibilità di trovare un accordo sulle eventuali modifiche, che dovranno essere formalizzate per iscritto. Qualora un accordo non fosse raggiunto entro 15 (quindici) giorni dalla consegna delle Tempistiche da parte del Fornitore, ciascuna delle parti avrà la facoltà di comunicare per iscritto all’altra, a mezzo e-mail, la decisione di non dar corso al progetto di sviluppo del Software. Inoltre, qualora le caratteristiche e la struttura del Software da sviluppare siano chiare e ben definite a giudizio del Fornitore, le Tempistiche potranno essere inserite direttamente in offerta.

Art. 3 - Sviluppo del Software

3.1 Responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dovrà sviluppare il Software in conformità alle prescrizioni contenute nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche e alle Tempistiche indicate. La necessità di eventuali modifiche dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore e discussa con il Committente, il quale sarà tenuto a non rifiutare irragionevolmente la propria approvazione.

3.1.1 Il Fornitore si impegna ad operare con professionalità nell’esecuzione della propria attività di sviluppo, garantendo la competenza ed affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori dei quali deciderà di avvalersi per lo sviluppo del Software o di parti dello stesso. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore sarà responsabile dell’attività di terzi, la cui partecipazione al progetto sia riconducibile a indicazioni o incarichi diretti del Committente.

3.2 Partecipazione del Committente. Il Committente dovrà garantire al Fornitore il supporto di personale tecnico competente, in grado di interfacciarsi efficacemente con il Fornitore e di fornire le informazioni e la collaborazione che lo stesso andrà ragionevolmente a richiedere per la migliore riuscita del progetto.

3.2.1 Gli eventuali input trasmessi dal Committente nella fase di sviluppo del Software verranno tenuti in debita considerazione dal Fornitore affinché le soluzioni individuate per la realizzazione di quanto descritto nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche riflettano le aspettative del Committente. Il Fornitore si riserva tuttavia di valutare la fattibilità e di quantificare al Committente i costi aggiuntivi connessi ad eventuali richieste che quest’ultimo dovesse formulare nella fase di sviluppo del Software, le quali implichino variazioni o aggiunte rispetto a quanto descritto nel Documento dei Requisiti e/o nel Documento delle Specifiche o, comunque, non siano indispensabili ad assicurare la piena conformità del Software alle prescrizioni ivi contenute. I costi aggiuntivi connessi a tali richieste si intenderanno approvati dal Committente qualora, entro 7 (sette) giorni dalla relativa quantificazione, lo stesso non comunichi per iscritto al Fornitore di rinunciare alle richieste medesime.

3.3 Variazioni dei tempi di realizzazione del progetto. Ove non diversamente concordato per iscritto, le Tempistiche previste per lo svolgimento e il completamento delle singole fasi dell’attività di sviluppo e per la consegna del Software rivestono carattere indicativo, salva unicamente la responsabilità del Fornitore per ritardi dovuti a dolo o colpa grave. Il Fornitore sarà, tuttavia, tenuto ad informare il Committente qualora dovessero emergere esigenze tecniche o di altra natura, non dipendenti dal Committente e tali da far prevedere uno slittamento del termine finale di consegna del Software superiore a 60 (sessanta) giorni. In tal caso, le parti procederanno in buona fede a riformulare le Tempistiche, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore, fermo restando il diritto del Committente di recedere dal contratto nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo sul nuovo termine, salvo il diritto del Fornitore al corrispettivo pattuito in misura proporzionale all’attività svolta e alle spese sostenute fino alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 - Consegna, installazione, verifica e accettazione del Software

4.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware del Committente, al completamento delle quali quest’ultimo è tenuto ad espletare le operazioni di verifica, volte ad accertare la conformità del Software a quanto previsto nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche.

4.2 Nell’ipotesi di rilascio di versioni intermedie e/o parziali del Software, il Committente è tenuto alla loro verifica e approvazione, secondo le modalità, condizioni e termini previsti nei successivi paragrafi per la verifica finale, onde consentire al Fornitore di procedere allo step successivo del processo di sviluppo.

4.3 Il Committente è tenuto ad utilizzare la procedura di verifica comunicata dal Fornitore e di segnalargli per iscritto, l’eventuale esito negativo di uno o più̀ test della procedura entro 8 (otto) giorni dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentirne la verifica. La segnalazione, che dovrà contenere una descrizione analitica e dettagliata delle problematiche riscontrate, determina il mancato superamento della verifica e la mancata accettazione del Software, salva l’ipotesi di accettazione “con riserva” di cui al successivo paragrafo 4.6. La segnalazione contenente contestazioni meramente generiche o comunque non idonee a consentire l’individuazione delle singole difformità o malfunzionamenti riscontrati, produrrà gli effetti previsti per il caso di mancata contestazione dal successivo paragrafo 4.4.

4.4 Trascorso il termine di cui al paragrafo 4.3 senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il Software si intende accettato. Salvo diverso accordo scritto, a seguito dell’accettazione piena ovvero dell’accettazione “con riserva”, ai sensi del successivo paragrafo 4.6, il Fornitore matura il diritto al saldo integrale del corrispettivo previsto per lo sviluppo del Software. Ove previsti nell’Offerta, il Fornitore consegnerà al Committente i manuali operativi per l’installazione, la configurazione e l’utilizzo del Software e la documentazione tecnica relativa, entro 15 giorni dal pagamento finale delle proprie spettanze. Se espressamente concordato, il Fornitore provvederà, altresì, nei tempi e con le modalità indicate, alla formazione del personale del Committente per il corretto utilizzo del Software.

4.5 Il Committente che abbia accettato il Software senza contestare malfunzionamenti ovvero caratteristiche e/o prestazioni difformi rispetto quanto previsto nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche, non potrà far valere la garanzia di cui all’art. 6 per tali malfunzionamenti o difformità, qualora gli stessi fossero rilevabili eseguendo la verifica con l’ordinaria diligenza.

4.6 Il Committente potrà accettare “con riserva” le imperfezioni del Software che non ritenga tali da impedire l’accettazione ma per le quali intende ottenere la correzione da parte del Fornitore nell’ambito della garanzia di cui all’art. 6. In tal caso, l’eventuale riconoscimento della garanzia sarà comunque condizionato al saldo integrale da parte del Committente del corrispettivo maturato dal Fornitore, come previsto al precedente paragrafo 4.4.

4.7 Nel caso di esito negativo della verifica, le parti analizzeranno in contraddittorio le problematiche contestate. Qualora vengano effettivamente riscontrate caratteristiche e/o prestazioni del Software difformi rispetto quanto previsto nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche, il Fornitore sarà tenuto ad eliminare i difetti riscontrati e a comunicare al Committente la data in cui il Software potrà̀ essere sottoposto nuovamente a verifica secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente art. 4. In caso di esito negativo di due o più̀ verifiche e decorso un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla prima segnalazione ai sensi del paragrafo 4.3 senza che i malfunzionamenti e/o le difformità siano state eliminate, il Committente avrà diritto di comunicare al Fornitore la risoluzione del contratto e di pretendere la restituzione del corrispettivo già versato, escluso in ogni caso il risarcimento del danno dal Fornitore.

4.8 Impregiudicato quanto previsto al precedente paragrafo 4.7, in tutti i casi di mancata accettazione da parte del Committente entro il termine di cui paragrafo 4.3, il Fornitore avrà comunque diritto di bloccare o disinstallare il Software (o singole parti di esso) dall’hardware del Committente, anche senza il consenso di quest’ultimo, se detto blocco o disinstallazione sia possibile da remoto o di ordinarne il blocco al Committente che dovrà dare prova di aver eseguito la disinstallazione del software.

4.9 In caso di mancata ottemperanza all’ordine del Fornitore al Committente di disinstallare il Software, di cui al punto 4.8, entro 5 giorni dalla comunicazione del Fornitore, in deroga a quanto previsto dal punto 4.7, il Committente sarà tenuto all’integrale pagamento di quanto previsto nell’Offerta per la realizzazione dell’intero Software e nulla potrà pretendere nei confronti del Fornitore, anche se trattasi di parti di Software non autonomamente funzionanti. Il Fornitore, nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di disinstallazione, non sarà tenuto a fornire alcun supporto o parti ulteriori del Software al Committente non adempiente.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Il corrispettivo per lo sviluppo del Software da parte del Fornitore sarà quello previsto nell’Offerta accettata dal Committente, così come eventualmente modificata in conformità alle presenti Condizioni Generali o tramite successivo accordo scritto delle parti. Ove non diversamente concordato, il compenso per l’attività svolta dal Fornitore, in esecuzione dell’incarico di sviluppo del Software – ivi incluso il supporto prestato al Committente nella fase preliminare di sviluppo del progetto di cui al precedente art. 2, nonché gli eventuali interventi non espressamente ricompresi nell’Offerta che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell’incarico, sarà oggetto di valutazione del Fornitore in accordo con il Committente.

5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento dal corrispettivo dovrà essere effettuato a stato avanzamento lavori, tramite bonifico bancario, a 30 giorni dalla data della fattura. A tal fine, il Fornitore provvederà a rimettere al Committente –alle singole scadenze previste e, in mancanza, con periodicità mensile ovvero, se ritenuto opportuno dal Fornitore, con una minore frequenza– la rendicontazione dell’attività svolta nel corso del periodo. La rendicontazione si intenderà accettata dal Committente, trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento senza che questi abbia sollevato alcuna contestazione per iscritto.

5.3 Il Committente non potrà, in nessun caso, sospendere o ritardare i pagamenti, neppure qualora abbia sollevato contestazioni, reclami o abbia lamentato ritardi da parte del Fornitore o per qualsiasi altro motivo, nè potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo e il corrispettivo dovuto al Fornitore.

5.4 Il mancato pagamento anche di una sola scadenza o la diminuzione da parte del Committente delle garanzie prestate determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine, impregiudicati gli ulteriori diritti spettanti al Fornitore.

5.5 Nel caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Committente dovrà corrispondere sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

5.6 Nel caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di prestazioni derivanti da relazioni contrattuali tra le parti diverse da quelle relative all’incarico di sviluppo del Software, il Fornitore, senza necessità di preavviso o messa in mora, avrà il diritto di: 

  • a) sospendere ogni attività in corso di esecuzione e la fornitura di qualsiasi servizio, anche diverso da quello di sviluppo del Software; 
  • b) dichiarare risolto il contratto per inadempimento del Committente; 
  • c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento; 
  • d) trattenere le somme eventualmente già incassate in acconto a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 6 - Garanzia e responsabilità del Fornitore

6.1 Il Fornitore si impegna a sviluppare il Software in conformità alle indicazioni contenute nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche ma, salvo diversa espressa assunzione di responsabilità indicata nell’Offerta, non garantisce che lo stesso funzioni senza interruzioni, che sia esente da errori o malfunzionamenti o che gli stessi possano essere integralmente eliminati.

6.2 A condizione che il Committente sia in regola con il pagamento del corrispettivo dovuto per lo sviluppo del Software e fermo restando quanto stabilito dall’art. 4.4 per l’ipotesi di accettazione senza riserve, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente al Committente, per un periodo di 3 (tre) mesi dall’accettazione del Software (il “Periodo di Garanzia”), gli interventi di manutenzione e/o di modifica volti a correggerne le eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche, nonché eventuali errori nel codice Software, difetti o malfunzionamenti imputabili al Fornitore che non consentano l’utilizzo del Software (“Bug”), purché rilevati e segnalati dal Committente entro il Periodo di Garanzia.

6.3 Non sono compresi nella garanzia del Fornitore i servizi di Manutenzione Adattativa e di Manutenzione Evolutiva. Per ottenere tali servizi, come pure per estendere la durata dei Servizi di Assistenza da Remoto e di Manutenzione Correttiva oltre il termine del Periodo di Garanzia, il Committente dovrà stipulare con il Fornitore apposito contratto di manutenzione e assistenza software.

6.4 È esclusa qualunque garanzia del Fornitore qualora:

  • a) l’uso del Software non sia conforme alle indicazioni del Fornitore;
  • b) il Software sia installato su macchinari, impianti, linee di produzioni, server, terminali o altro che non rispettino le caratteristiche originariamente comunicate dal Committente al Fornitore, ovvero che lavorino in ambienti che non abbiano le suddette caratteristiche;
  • c) il Software presenti malfunzionamenti causati da fatto del Committente, negligenza, incuria, dolo del Committente e/o del suo personale, o da cause di forza maggiore;
  • d) gli eventuali problemi, anomalie e/o malfunzionamenti siano determinati da cause imputabili ad apparecchiature o programmi non forniti dal Fornitore;
  • e) il Software sia installato in sistemi, linee di produzione, macchinari, apparati o altri beni diversi da quelli espressamente autorizzati dal Fornitore e dallo stesso dichiarati idonei all’utilizzo del Software;
  • f) il Software o i relativi dati siano stati modificati, alterati o manomessi dal Committente o da terzi;
  • g) il Committente abbia utilizzato il Software, ovvero concesso a terzi l’utilizzo del Software, a condizioni difformi da quanto previsto nella licenza concessa dal Committente al Cliente;
  • h) il Committente non abbia pagato, in tutto o in parte, forniture di beni e/o servizi effettuati dal Fornitore, anche in esecuzione di altri contratti;
  • i) il Committente non abbia tempestivamente segnalato per iscritto eventuali difformità o bug in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Manutenzione software del Fornitore prima della scadenza del Periodo di Garanzia.

6.5 La garanzia prevista e regolamentata dal presente articolo è l’unica garanzia prestata dal Fornitore per eventuali vizi, difformità o malfunzionamenti del Software ed esaurisce i diritti del committente in relazione agli stessi. Tale garanzia è limitata ai soli difetti e interventi qui espressamente previsti ed esclude e sostituisce, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altra garanzia, espressa o tacita, legale o convenzionale, come pure qualsiasi obbligo di restituzione totale o parziale del prezzo, ovvero di rimborso di costi o perdite, nonché ogni altra obbligazione o responsabilità, sia diretta che a titolo di regresso o manleva da pretese di terzi, tanto in via contrattuale che extracontrattuale. Il Committente, seppure dovesse ritenersi applicabile al caso di specie, rinuncia espressamente al diritto di regresso previsto dall’art. 131 del codice del consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005). Il Fornitore non risponde, in particolare (ma senza intento limitativo), dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Committente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso del Software e/o o dei dati dallo stesso elaborati e/o forniti, ovvero cagionati da difetti e/o malfunzionamenti del Software, siano essi totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi (inclusi, senza intento limitativo, i danni derivanti da perdita di profitto, discredito, perdita di dati, ecc.).

6.6 Fermo quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente articolo la responsabilità economica del Fornitore, ove sussistente e comprovata, si intende in ogni caso limitata ad un importo massimo onnicomprensivo corrispondente al corrispettivo pattuito per lo sviluppo del Software, indipendentemente dalla natura dei danni o perdite arrecate al Committente.

Art. 7 - Diritti di proprietà industriale

7.1 Ove non diversamente indicato nell’Offerta il Fornitore trasferisce al Committente la sola licenza di utilizzo del Software in versione oggetto. Eventuali riferimenti alla proprietà̀ del Software nell’Offerta si intendono riferiti alla proprietà del codice oggetto e degli eseguibili dello stesso, con connessa licenza esclusiva, perpetua e trasferibile a terzi senza limitazioni.

7.2 In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione scritta del Fornitore, il codice sorgente del Software rimane di proprietà e nell’esclusiva disponibilità del Fornitore, il quale conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del Software sviluppato e delle sue singole parti. Ove espressamente previsto -e a fronte di apposita remunerazione- il Fornitore potrà tuttavia impegnarsi a non cedere o concedere in uso a terzi il Software nella specifica versione sviluppata per il Committente, per un periodo da concordare per iscritto con quest’ultimo.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

8.1 Ai fini del presente atto si intendono per “Informazioni Riservate" tutte le informazioni, i dati tecnici, il know-how (ivi inclusi, senza intento limitativo, le informazioni in materia di prodotti, servizi, software, ricerca, sviluppo, invenzioni, processi produttivi, clienti, prezzi, procedure interne, piani aziendali e di marketing o strategie finanziarie, dipendenti e opportunità di business) comunicati da una delle parti all’altra, direttamente o indirettamente, in qualunque forma (sia su supporti tangibili che in forma verbale o visiva), (i) che si configurino come segreto aziendale in base al diritto italiano, o (ii) che siano state contrassegnato come "confidenziali" o "proprietarie" o altra simile dicitura dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iii) la cui riservatezza sia stata resa nota, oralmente o per iscritto, dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iv) che, per il loro contenuto o natura, sarebbero ritenute confidenziali da un soggetto di ragionevole diligenza.

8.2 Le parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate Informazioni Riservate: (i) le informazioni che al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o lo diventino successivamente, senza che la parte che le ha ricevute abbia violato le disposizioni del presente art. 8, (ii) le informazioni elaborate da ciascuna parte in modo indipendente, e (iii) le informazioni che ciascuna parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre ché in tal caso ne sia data immediata notizia scritta all’altra parte.

8.3 Ciascuna delle parti si impegna, a proteggere la natura confidenziale delle Informazioni Riservate di pertinenza dell’altra parte, ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini delle attività connesse allo sviluppo del Software in conformità alle presenti Condizioni Generali (con esclusione di qualunque utilizzo nell’interesse proprio o di terzi), a non pubblicarle, divulgarle o comunque renderle disponibili a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte. Ciascuna parte dovrà, in particolare, assicurarsi che la comunicazione delle Informazioni Riservate di pertinenza dell’altra parte sia limitata al personale della propria organizzazione e agli eventuali fornitori e consulenti esterni che abbiano necessità di conoscerle per le finalità connesse al progetto di sviluppo del Software in conformità alle presenti Condizioni Generali e che siano soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti nel presente art. 8.

8.4 Gli obblighi di riservatezza di ciascuna parte ai sensi del presente art. 8 rimarranno in vigore fino alla data in cui le Informazioni Riservate relative all’altra parte risulteranno di pubblico dominio. 

Art. 9 - Divieto di Cessione

9.1 Il Committente non potrà cedere a terzi, a titolo gratuito od oneroso, il contratto per lo sviluppo del Software concluso con il Fornitore ovvero singoli diritti od obblighi ad esso ricollegabili, anche in caso di cessione o affitto della propria azienda, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. L’eventuale richiesta di consenso dovrà essere inoltrata al Fornitore per iscritto e contenere l’indicazione del cessionario.

Art. 10 - Esclusione di rinunce tacite

10.1 Il mancato esercizio o la mancata applicazione da parte del Fornitore di qualsiasi diritto o disposizione delle presenti Condizioni Generali non costituirà̀ una rinuncia ad avvalersi di tale diritto o disposizione ovvero di qualsiasi altra disposizione nelle stesse contenuta.

Art. 11 - Legge Applicabile e Foro Competente

11.1 Il presente atto è regolato dalla Legge Italiana.

11.2 Le Parti convengono che ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente atto, dovrà essere risolta secondo dettami e principi del diritto italiano e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 12 - Comunicazioni

12.1 Eccezion fatta per le ipotesi in cui le presenti Condizioni Generali prevedano una specifica forma di comunicazione, tutte le comunicazioni tra il Fornitore e il Committente potranno essere effettuate, mediante pec, all’indirizzo della sede legale di ciascuna parte ovvero a mezzo e-mail ai recapiti dei rispettivi Responsabili di Progetto, comunicate ai sensi del paragrafo 2.1.

Art. 13 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

13.1 In conformità con la disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), tutti i dati personali di proprietà delle Parti che potrebbero venire a conoscenza dell'altra Parte, durante l'esecuzione del presente Accordo, saranno trattati esclusivamente per gli scopi ivi indicati. A fini esemplificativi per “dati personali” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») - si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più̀ elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; (dati personali).

13.2 Le Parti riconoscono che, ai fini del trattamento, dove per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (il “Trattamento”), ciascuna Parte ricoprirà il ruolo di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, rimanendo la responsabilità in capo a ciascuna delle Parti.

13.3 I dati personali saranno conservati nel totale rispetto delle misure di sicurezza così come prescritte agli articoli da 32 a 36 del GDPR.

13.4 Le Parti non divulgheranno o diffonderanno i dati personali a terze parti, tranne per le finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del presente Accordo.

13.5 Le Parti si impegnano a vigilare che gli accessi ai dati personali siano limitati a quelli strettamente necessari all’assolvimento delle finalità e gli scopi previsti nel presente Accordo ed esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario ad eseguirli.

13.6 Ciascuna Parte provvederà̀ alla distruzione delle copie relative ai dati personali dei soggetti interessati al momento della cessazione della validità del presente Accordo e, comunque, si impegna a non trattare i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati.

13.7 Le Parti si impegnano a informare i propri collaboratori, sotto la loro diretta ed esclusiva responsabilità, in merito agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

13.8 Le Parti assicurano che i propri dipendenti tratteranno tali dati personali con la dovuta diligenza, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento del presente Accordo e nel rigoroso rispetto dei termini e delle condizioni ivi indicate.

13.9 Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevare l’altra Parte da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, derivanti da dolo o colpa grave nell’esecuzione delle reciproche prestazioni contrattuali.

13.10 Ciascuna Parte, si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza relativo a tutti i dati personali di proprietà di una delle Parti dei quali potrebbero venire a conoscenza in attuazione dell’Accordo sottoscritto. Tale obbligo resterà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati personali.

13.11 Qualora nel corso della durata dell’Accordo, si rendessero necessari ulteriori adempimenti in materia di protezione dei dati personali, le Parti si impegnano, sin d’ora, a darne pronta esecuzione.

Art. 14 - Conservazione delle condizioni generali

14.1 Qualora una o più̀ clausole del presente atto fossero ritenute nulle, annullabili, invalide o inefficaci, le altre clausole continueranno ad essere vincolanti ed efficaci tra le Parti, salvo che la o le clausola/e ritenute nulle, annullabili, invalide o inefficaci siano da considerare essenziali ai fini del presente atto, inficiandone l’intero contenuto.